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L’atto costitutivo è l’accordo mediante il quale più soggetti decidono di costituire l’associazione.

Contiene la denominazione dell’ente,lo scopo, il patrimonio e la sede.

Le ASD devono indicare nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica. Inoltre, devono avere per oggetto sociale “l’organizzazione di attività sportiva dilettantistica”.
Lo Statuto riporta le regole che disciplinano lo svolgimento dell’attività.
Il contenuto dello Statuto non è libero: le norme, infatti, stabiliscono le clausole che esso deve necessariamente riportare, a seconda dell’attività che si intende svolgere o dei benefici fiscali di cui si intende usufruire.
In particolare, per quanto riguarda le Associazioni Sportive Dilettantistiche deve contenere:
· denominazione sociale con indicazione della finalità sportiva;
· oggetto sociale con riferimento all’organizzazione dell’attività sportiva dilettantistica, compresa l’attività didattica;
· attribuzione della rappresentanza legale dell’associazione;
· assenza di fini di lucro (e i proventi dell’attività non possono, in nessun caso, essere divisi anche indirettamente tra gli associati);
· norme sull’ordinamento interno ispirate a principi di democrazia e uguaglianza dei diritti di tutti gli associati (ed elettività delle cariche sociali);
· obbligo di rendiconto economico-finanziario e modalità per la sua approvazione;
· modalità di scioglimento, con obbligo di devolvere a fini sportivi il patrimonio.