STATUTO 2004 club vela sori
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SEDE: Piazza della Chiesa, 2 – 16030 SORI (GE) – Telefono: 0185701604

In data 14 Marzo 2004, alle ore 10,00 circa, nei locali della sede sociale, in seconda cinvocazione, si è svolta l’assemblea straordinaria del Club Vela Sori, regolarmente convocata, a norma del vigente statuto, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

MODIFICHE ALLO STATUTO PER ADEGUAMENTO A LEGGI FISCALI.

All’assemblea, presieduta da Cardone Loredana, Presidente del Club, erano presenti i seguenti soci:

Dondero Giacomo, Andreazza Alessandro, Sanna Matteo, Bernardinelli Marino, Bonomini Angelo, Morando Gianni, Dapueto Pierluigi, Olcese Antonio, Benvenuto Mauro, Gatti Giuseppe, Olivari Enrico, Guaita Anna, Pellerano Alice, Daccà Maurizio, Bracco Maria, Squitieri Chiara, Tolentino Ernesta, Cardone Franco, Prudenziali Donato, Ageno Cristina.

Hanno inoltre rilasciato regolare delega di rappresentanza e voto ad uno dei suddetti partecipanti, i seguenti soci:

Casagrande Attilio, Schiapparelli Piero, Fasce Massimo, Cecchi Ivano, Dapueto Luca, Dapueto Silvia, Morando Valeria, Dondero Maria, Bonomini Chiara, Bonomini Mattia, Guaita Ettore, Pezzana Luca, Pezzana Paolo, Bellini Chiara.

Dopo la lettura ed il confronto tra lo statuto vigente e quello proposto, chiarite le novità introdotte, accolte alcune osservazioni dei presenti, si è proceduto alla votazione.
L’assemblea ha approvato ad unanimità, per alzata di mano, il seguente Statuto, composto da 28 articoli, che sostituisce quello precedentemente in vigore:







Il Club Vela Sori è stato costituito con atto del Notaro Achille Poli di Genova, in data 1° gennaio 1976.
Art. 2: Finalità
Il Club Vela Sori è un’associazione sportiva dilettantistica, apolitica e senza fini di lucro.
Si propone le seguenti finalità:
? promuovere la navigazione da diporto a vela,
? organizzare regate e crociere di imbarcazioni a vela,
? dedicare la sua attività alla diffusione dello sport velico,
? svolgere l'attività prevista dagli statuti dell'autorità nazionale cui è affiliata.
     
Art. 3: Sede Sociale
La sede sociale è stabilita a Sori.

Art. 4: Durata
La durata del Club Vela Sori – Associazione Sportiva Dilettantistica è illimitata.
Lo scioglimento della società deve essere deliberato da almeno 4/5 dei soci aventi diritto di voto mediante referendum indetto dall'Assemblea Straordinaria dei soci.
In caso di scioglimento il patrimonio del Club dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità.
E’ esclusa qualsiasi ripartizione fra i soci del patrimonio sociale.

Art. 5: Guidone Sociale
Il guidone sociale é composto di quattro strisce celesti e tre bianche orizzontali alternate, tutte di uguale altezza. La scritta in colore celeste CLUB VELA SORI, é inserita nelle tre fasce bianche.

Art. 6: Categorie di Soci
Possono essere ammessi a far parte del Club Vela Sori i cittadini italiani e stranieri di ambo i sessi senza distinzione di razza, religione e politica. I soci, ai sensi del D.L. 460/97, possono appartenere ad una delle seguenti categorie:
  
      -soci ordinari,
-soci familiari,
-soci allievi,
-soci onorari,
-soci promotori.
  

Art. 7: Soci Onorari
La qualifica di socio onorario é conferita dall'Assemblea su proposta della Direzione a coloro che abbiano acquisito particolari benemerenze nei confronti del Club Vela Sori o anche a persone distintesi per il loro personale prestigio.

Art. 8: Soci Promotori
Sono promotori i soci fondatori e i soci che abbiano compiuto cinque anni di anzianità quali soci ordinari.
Art. 9: Soci Familiari
Sono soci familiari i coniugi di soci onorari, promotori od ordinari che ne fanno richiesta.


Art. 10: Soci Allievi
Possono essere ammessi alla categoria di soci allievi i giovani aventi l'età stabilita dall'autorità nazionale per la partecipazione alle scuole vela o all'attività sportiva. I soci allievi godono di tutti i diritti previsti per i soci ad eccezione dei diritti elettorali. Al momento del passaggio nella categoria dei soci ordinari i soci allievi devono pagare la tassa di buon ingresso, il cui ammontare é peraltro ridotto in ragione dei due decimi per ogni anno di anzianità dell'allievo. I soci allievi che non abbiano fatto, al compimento del diciottesimo anno, la domanda di passaggio di categoria, perdono la qualità di soci a cessano di far parte del Club.
I soci allievi inizieranno a pagare la quota prevista per il socio ordinario, dall’annualità successiva al compimento del 18° anno di età.
Gli stessi, se maggiorenni alla data dell’assemblea annuale, qualora desiderassero esercitare il diritto di voto, dovranno pagare la quota di socio ordinario relativa all’anno in corso.

Art. 11: Ammissione a Socio
Per l'ammissione a socio il candidato deve sottoscrivere e presentare alla Direzione un'apposita domanda di iscrizione.
Per i minorenni la domanda deve essere firmata da un esercente la patria potestà.
La domanda deve essere controfirmata da due soci presentatori non appartenenti alla Direzione.
Tale domanda viene affissa per un periodo di 15 giorni nella seda sociale per opportuna conoscenza dei soci i quali sono tenuti a notificare alla direzione eventuali ragioni contrarie all'approvazione della domanda.
La Direzione delibera sull’ammissione del candidato con la maggioranza di due terzi dei presenti.
Qualora l'ammissione non fosse approvata, i soci proponenti verranno informati dalla direzione senza obbligo di motivazione.
In caso di ammissione la direzione dovrà informare l'interessato invitandolo a versare il contributo di buon ingresso e la quota dovuta per l'intero anno amministrativo in corso qualunque sia la data dell'ammissione.
In difetto di tale versamento entro il termine di trenta giorni l'ammissione si ritiene decaduta. Eseguito il versamento, il nuovo socio accetta implicitamente di assumere tutti gli obblighi di cui all'art. 1·del presente statuto. La sua ammissione verrà resa nota agli altri soci mediante affissione nella sede sociale.

Art. 12: Diritti dei soci
I soci hanno diritto a:
  
      -iscrivere le proprie imbarcazioni nei registri sociali,
-frequentare il Club e fare uso delle installazioni sociali in conformità ai regolamenti,
-fregiarsi del distintivo sociale,
-avere assistenza dal Club nell'ambito della loro attività sportiva.
  
I soci maggiorenni, di qualunque categoria, hanno inoltre diritto a:
  
      -votare nelle assemblee ordinarie e straordinarie per modificare lo statuto, approvare i regolamenti, eleggere gli organi sociali,
-essere eletti a far parte della Direzione,
-proporre l’ammissione di nuovi soci.
  

Art. 13: Quote sociali
Le quote di associazione sono determinate dall’Assemblea Ordinaria per ciascuna categoria di soci e si riferiscono ad un anno solare.
L’Assemblea Ordinaria stabilisce inoltre l’ammontare della tassa di buon ingresso per l’ammissione di nuovi soci ordinari.
La Dir%zione p%ò stabilire quote supplemen$ari per l’uso di impianti e particol!ri serv)zi messi a disposizione dei soci. nche qu%st’ultime quote valgono dal !/1 al 3!/12 di ogni anno.
Art. 14: Doveri dei soci
I soci di qualsiasi categoria hanno l'obbligo di osserv!re lo statuto, i regolamenti interni e le decisioni dell'Assemblea e della Di2ezione.,br /> Tutti i soci maggiorenni ris`ondono personalmente e in solido di ogni e qualsia#i impegno e obbligo derivante ai loro dirigenti per l'attività da questi regolarmente svolta, in nome e per conto del Club in base ai poteri concessi dallo Statuto e dall'Assemblea.
I soci sono tenuti a versare le quote sociali di cui all’art. 13 entro il 31 Marzo di ciascun anno.
Il ritardo del pagamento delle quote sociali é causa automatica della sospensione di tutti i diritti del socio, salve le ulteriori sanzioni stabilite dall'art. seguente.
Eccezionalmente, nei casi di morosità per provata causa di forza maggiore, la direzione ha la facoltà di concedere una proroga ai termini suindicati.
L'assemblea può decidere penalità per i soci che versano le quote in ritardo.

Art. 15: Perdita della qualifica di socio
La qualifica di socio si perde:
  
      -per dimissioni, che devono essere comunicate per iscritto entro il 31 Dicembre di ogni anno, a valere per l’anno successivo;
-per morosità: in caso di ritardo di oltre sei mesi nel pagamento di qualsiasi debito nei confronti del Club, la Direzione deve invitare ufficialmente il Socio a regolarizzare la sua posizione; in difetto, dispone la radiazione del socio.
-per espulsione: deliberata dalla Direzione, con la maggioranza di ¾ dei presenti, nei confronti dei soci che violassero deliberatamente lo statuto o i regolamenti interni o che tenessero una condotta irriverente o indecorosa o che compromet tessero comunque il buon nome del Club.
  

Art. 16: Materiali abbandonati dai soci
Il socio dimissionario, radiato od espulso deve provvedere all’immediato ritiro di eventuali imbarcazioni e materiali di sua proprietà dai locali del Club e dalle aree in concessione.
Decorsi tre mesi dalla cessazione della qualità di socio, il Club potrà liberare (e rendere disponibili ad altri soci) gli spazi, gli armadietti e quant’altro ancora eventualmente occupato da imbarcazioni e materiali di tale socio. Trascorsi ulteriori tre mesi, eventuali materiali ancora non ritirati saranno considerati abbandonati ed il Club ne disporrà secondo le norme di legge, fermo restando in pregiudicato ogni diritto di rivalsa del Club per eventuali spese sostenute, e per l’occupazione di spazi sociali.

Art. 17: Cariche sociali
Tutte le cariche sociali sono esercitate a titolo gratuito.

Art. 18: Organi sociali
Sono organi del Club:
  
      -l'Assemblea dei soci,
-la Direzione,
-il Presidente,
-il Collegio dei Revisori dei conti,
-la Commissione Elettorale.
  
Le assemblee dei soci si distinguono in assemblea ordinaria e straordinaria.
L’Assemblea Ordinaria viene convocata dalla Direzione, per lettera (anche di tipo informatico) e per affissione alla bacheca sociale, almeno una volta all'anno entro il mese di aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo e della relazione morale e sportiva, la discussione del preventivo di gestione e, nell'anno che precede le elezioni, per la nomina della commissione elettorale come stabilito dall'art. 23 oltre che per trattare altri argomenti all'ordine del giorno.
L'Assemblea Straordinaria può essere convocata in qualsiasi momento, per lettera (anche di tipo informatico) e per affissione alla bacheca sociale, per deliberare su questioni di particolare importanza e urgenza dalla Direzione, dal Presidente, dal Collegio dei revisori dei conti o a seguito di richiesta motivata di almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto.
Le deliberazioni delle Assemblee sono valide:
  
      -in prima convocazione ove siano presenti personalmente almeno quattro membri della direzione in carica ed un terzo dei soci aventi diritto al voto;
-in seconda convocazione (da tenersi almeno un’ora dopo la prima convocazione) con qualsiasi numero di partecipanti.
  

Art.20: Direzione
La Direzione é composta normalmente da otto membri prescelti tra i soci.
Viene eletta dall’Assemblea ordinaria dei Soci, a seguito di votazione segreta, e dura in carica tre anni.
Non appena insediata la nuova Direzione deve assegnare tra i suoi componenti le seguenti cariche conferendo relativi poteri:
  
      -un Presidente effettivo,
-un vicepresidente,
-un direttore sportivo,
-un segretario,
-un tesoriere,
-un addetto ai materiali e impianti
  
nonché altre cariche che ritenesse opportuno istituire.
Eccezionalmente, quando la direzione non riesca ad assegnare la carica di Presidente ad uno dei suoi componenti potrà eleggere Presidente effettivo qualsiasi altro socio promotore.
La Direzione ha il compito di amministrare e organizzare il Club applicando lo statuto e le delibere dell'assemblea, di redigere i regolamenti interni e i bilanci, di decidere in merito ad eventuali controversie tra i soci e a questioni di carattere disciplinare e tutelare i diritti del Club e dei suoi componenti.
La Direzione ha la facoltà di assegnare particolari incarichi a qualsiasi socio e di designare, vacante la Presidenza, il rappresentante legale del Club.
La Direzione si riunisce nella sede sociale almeno ogni due mesi.
Quando é necessario si riunisce in qualsiasi momento su convocazione decisa dalla maggioranza o dal Presidente con preavviso di almeno due giorni a tutti i componenti.
Qualsiasi membro della Direzione che non intervenga a più di tre riunioni senza giustificarne tempestivamente i motivi, che non assolva con il dovuto impegno e serietà gli incarichi affidatigli, o che, anche per cause di forza maggiore, non sia in grado di svolgere le proprie mansioni per un periodo di tempo superiore ai quattro mesi, può essere esonerato dalla carica e sostituito da una altro socio, per decisione presa dai restanti membri della Direzione con la maggioranza di tre/quarti.
Perché le riunioni siano valide occorre che:
  
      -siano state regolarmente convocate,
-vi prendano parte almeno 5 membri della direzione.
  

Art. 21: Presidente
Il Presidente é il legale rappresentante del Club, sovraintende alla sua amministrazione e organizzazione, convoca e presiede le riunioni della Direzione, ha facoltà di convocare Assemblee Straordinarie, stabilisce, nell'ambito delle loro cariche, le particolari mansioni dei membri della Direzione.
Il Presidente viene eletto fra i membri della Direzione, per votazione dei suoi componenti, a maggioranza semplice.
Il Presidente, preferibilmente, dev’essere residente in Sori e, comunque, tassativamente nella provincia di Genova.
Nelle decisioni della Direzione che riportano parità di voti, prevale la decisione del Presidente.

Art. 22: Revisori dei conti
I Revisori dei conti sono quattro: due effettivi e due supplenti.
Essi vengono eletti a scrutinio segreto dall’Assemblea ordinaria e durano in carica tre anni. I revisori dei conti hanno l'obbligo di controllare la regolarità contabile dei bilanci e dei relativi documenti giustificativi, di riscontrare il saldo di cassa almeno due volte all'anno effettuando i necessari controlli in qualsiasi momento e annotandone i risultati sul libro dei verbali dei revisori.
Essi hanno la facoltà di partecipare alle riunioni di Direzione senza voto deliberativo.
I bilanci consuntivi presentati dalla direzione all'approvazione dell’assemblea debbono essere controfirmati dai Revisori dei conti.
In caso di necessità il Revisore effettivo sarà sostituito definitivamente dal Revisore supplente che abbia ottenuto il maggior numero di voti.

Art. 23: Commissione elettorale
La Commissione elettorale é composta di cinque membri aventi diritto di voto eletti durante l'Assemblea ordinaria dei Soci dell'anno precedente alle elezioni.
La Commissione elettorale entrerà in funzione il primo novembre; i suoi componenti provvederanno alla nomina di un presidente scelto fra gli stessi, comunicando il suo nominativo alla Direzione che lo renderà noto ai soci.
La Commissione elettorale dovrà effettuare le necessarie consultazioni allo scopo di redigere ed esporre nei locali sociali una lista preferenziale di 12 candidati alla Direzione ed una lista di otto candidati al Collegio dei revisori dei conti almeno otto giorni prima della data dell'Assemblea ordinaria che dovrà procedere al rinnovo delle cariche sociali. Fra i detti nominativi potranno figurare i consiglieri ed i revisori uscenti che desiderano ripresentarsi come candidati.
La Commissione elettorale dovrà inoltre organizzare le elezioni, presenziare ad esse, effettuare lo scrutinio, renderne noto il risultato ai soci.
Lo svolgimento di tali operazioni verrà verbalizzato così come le risoluzioni di eventuali insorte contestazioni.
I componenti della Commissione elettorale potranno essere inclusi, tranne il suo presidente, nella lista preferenziale per le elezioni.
In tal caso al Presidente spetterà la scelta dei sostituti ai soli fini dello scrutinio.
La commissione elettorale nell'espletamento delle sue funzioni avrà diritto di ricevere dalla direzione adeguata assistenza.
Della Commissione elettorale non possono far parte i membri della Direzione in carica.

Art. 24: Regole elettorali
Le elezioni si terranno alla data fissata dall'assemblea e comunque non oltre il quindicesimo giorno successivo all'assemblea stessa.
Hanno diritto ad eleggere la direzione ed il collegio dei revisori dei conti, con voto segreto, tutti i soci in regola con i pagamenti delle quote di cui all’art. 13.
I votanti potranno indicare fino ad un massimo di 5 nominativi per la direzione e di quattro nominativi per il collegio dei revisori dei conti, scegliendoli anche fra soci non compresi nelle liste preferenziali proposte dalla commissione elettorale.
I cinque soci che avranno riportato il maggior numero di voti come membri della direzione provvederanno a loro volta a scegliere liberamente fra i soci altri tre membri della direzione e con essi costituiranno la nuova direzione.
I due soci che avranno riportato il maggior numero di voti come revisori dei conti verranno nominati revisori effettivi, e revisori supplenti i seguenti due.
A parità di voti verrà dichiarato eletto il candidato con maggiore anzianità sociale.

Art. 25: Gestione amministrativa.
L'anno amministrativo inizia il primo gennaio e termina il 31 dicembre.
La direzione redige il bilancio consuntivo e quello preventivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.
E’ vietato distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi o riserve o capitale durante la vita dell'associazione salvo che la distribuzione o destinazione non siano imposte dalla legge.

Art. 26: Alienazione dei beni sociali
Senza la preventiva autorizzazione dell'Assemblea a nessun socio può essere data facoltà di alienare i beni sociali o di consentire su di essi la costituzione di diritti a favore di terzi.

Art. 27: Modifiche allo Statuto
Il presente statuto può essere modificato dall'Assemblea Straordinaria a tal fine esplicitamente convocata.
Le modifiche, per essere valide, dovranno essere approvate dai tre quarti almeno dei soci presenti in assemblea personalmente o per delega.

Art. 28: Disposizioni finali
Per tutto ciò che non é espressamente stabilito nel presente statuto valgono le norme dei regolamenti interni, le decisioni della direzione in carica, nonché, per la migliore interpretazione delle norme qui espresse, i principi generali acquisiti dalla vigente legislazione in materia di associazioni riconosciute e non riconosciute.



I verbali delle riunioni della direzione vengono redatti su apposito libro, conservato agli atti del Club dal segretario o chi per esso e sottoscritti da tutti i consiglieri presenti.
I membri della Direzione non potranno ricoprire incarichi direttivi presso altri Club Nautici.
  
Presiede l'assemblea il Presidente del Club o in sua assenza un membro della Direzione, mentre funge da Segretario ove possibile lo stesso Segretario uscente.
Le deliberazioni vengono prese a maggioranza di voti, normalmente per alzata di mano.
Ciascun socio maggiorenne, oltre al proprio voto, può esprimere un massimo di quattro voti in rappresentanza di altri soci aventi diritto al voto che abbiano rilasciato espressa delega.
I membri della Direzione non possono ricevere deleghe di voto.
I verbali devono essere redatti su apposito libro dei verbali di assemblea, sottoscritti dal Presidente e dal Segretario dell'assemblea stessa e conservati agli atti della società.
Le Assemblee e le riunioni della Direzione dovranno svolgersi nella Sede Sociale e comunque mai al di fuori del territorio del Comune di Sori.

Art. 19: Assemblea dei soci
Il provvedimento viene portato a conoscenza di tutti i soci mediante affissione nella sede sociale.
La qualità di socio decorre dal giorno in cui il candidato versa i contributi dovuti per l'ammissione.
La qualità di socio é personale e intrasmissibile sia per atto tra vivi che mortis causa.
Altre categorie di soci potranno essere istituite dall’Assemblea Ordinaria, sempre nel rispetto delle norme stabilite dal citato D.Lgs. 460/97.

Art. 1: Costituzione